ART. 1) DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA
E’ costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, una associazione avente la denominazione:
La Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione di Volontariato (in breve OdV) che ne costituisce il peculiare segno distintivo ed a tale scopo verrà inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima.
ART. 2) SEDE LEGALE
La Associazione ha sede legale nel Comune di Spoleto, in Via Don Guerrino Rota n°9 ed ha durata illimitata. Essa potrà trasferire la sede sociale e/o istituire sezioni, sedi secondarie e similari in tutto il territorio nazionale su decisione del Consiglio Direttivo. La variazione di sede legale deliberata dall’assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.
ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO-DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI
La Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà , sussidiarietà; , democrazia e pluralismo. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 4) SCOPO, FINALITA’ E ATTIVITA’
La associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Scopo della associazione è lo svolgimento di attività nel settore dell’handicap mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all’Art. 5 del Codice del Terzo settore D.L. n. 117/2017 comma 1), avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati (se esistenti):
- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’Articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività , anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’Articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’Articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Per raggiungere gli scopi suddetti la Associazione potrà svolgere le seguenti attività :
- promuovere iniziative ed attività tese a soddisfare i bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, a rimuovere ostacoli di ogni ordine (materiale, politico, economico ecc.) che, di fatto, limitano il rispetto della dignità umana ed i diritti di autonomia delle persone con disabilità ed impediscono il pieno sviluppo della loro personalità e la loro partecipazione alle varie attività ; (rif. Lettera w))
- mantenere, intese, collaborazioni e rapporti con le organizzazioni sociali e culturali e le associazioni nazionali e/o estere, che si occupano delle persone in situazioni di handicap, per la soluzione dei problemi che le accomunano; (rif. Lettera a))
- promuovere l’abbattimento delle barriere architettoniche che limitano l’autosufficienza dei portatori di handicap e dei disabili in genere, sostenendo progetti e iniziative in tale senso; (rif. Lettera u))
- Promuovere e sostenere l’assistenza sanitaria, l’attività riabilitativa, la ricerca scientifica delle varie forme che causano la disabilità, la loro prevenzione e sui metodi più efficaci per attuare i vari trattamenti riabilitativi, in modo che le strutture socio riabilitative e risorse economiche siano sufficienti ed idonei a garantire una reale sicurezza sociale e condizioni di vita dignitose anche ai disabili che non possono lavorare; (rif. Lettera w))
- dare alle famiglie ogni utile informazione di carattere sanitario , psicologico , educativo e legislativo per un adeguata comprensione e gestione della situazione; fornisce l’aiuto economico e sociale a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, anche collaborando con altre ODV, (rif. Lettera a))
- aiutare le persone diversamente abili a diventare, per quanto possibile, indipendenti fisicamente, socialmente ed economicamente e consigliare ed assistere i loro genitori e chiunque si occupi dei loro problemi; (rif. Lettera d))
- – Promuovere progettare e gestire attività di formazione professionale rivolta a soggetti disabili favorendone l’inserimento nella scuola e nel mondo del lavoro, o riguardanti figure professionali nel settore della disabilità , in collaborazione con Enti Pubblici, Ministeri, Regioni, Provincie e Comuni utilizzando anche fondi della Unione Europea ai sensi della normativa vigente, (rif. Lettera d))
- Progettare e gestire sportelli d’informazione, di orientamento e promozione di attività che vedano coinvolti i disabili, (rif. Lettera d))
- Progettare e gestire servizi diversi (culturali, ricreativi ecc.) a favore di persone con handicap e delle persone che ne sostengono il carico familiare o l’eventuale tutela giuridica, per la raccolta di fondi da destinare al sostegno dei bisogni dei disabili in genere e per la promozione di progetti che li riguardano(rif. Lettera i));
- collaborare con gli altri Centri ed Istituzioni per una adeguata ed idonea riabilitazione ed inserimento sociale delle persone diversamente abili anche in regime di convenzione con Enti pubblici , col S.S.N. e regionale e tutelarne i diritti al fine di contribuire alla loro integrazione nella società . (rif. Lettera w))
- Ricercare attivamente ogni forma di collaborazione con strutture pubbliche o private e gestire ogni altro servizio utile al soddisfacimento dei bisogni dei diversamente abili e delle loro famiglie, perseguendo gli scopi di cui sopra. (rif. Lettera w))
- L’Associazione inoltre, conformemente a quanto stabilito dall’Art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, può:
- esercitare anche attività diverse da quelle sopra riportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.
- esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi – anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico- attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità con le linee guida che verranno adottate con decreto ministeriale.
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì, pur non avendo fini di lucro, svolgere delle attività commerciali, artigianali o agricole sia rivolte ai soci, ma anche a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali. L’Associazione potrà quindi possedere e/o gestire, e/o ricevere o concedere in locazione beni mobili e immobili;
ART. 5) VOLONTARI
L’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità .
L’Attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell’Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.
L’associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
ART. 6) LAVORO RETRIBUITO
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari conformemente a quanto stabilito dall’Art. 33 del Codice del Terzo Settore.
ART. 7) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
Possono far parte dell’Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- a. condividere gli scopi e la finalità dell’Associazione;
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.
La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.
Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.
ART. 8) DIRITTI-DOVERI SOCI
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l’elettorato attivo e passivo.
Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall’Articolo relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell’Associazione.
Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Gli associati hanno il diritto di:
- – eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- – esaminare i libri sociali;
- – essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
- – frequentare i locali dell’Associazione;
- – partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione;
- – concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività ;
- – essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- – prendere atto dell’Ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
Gli associati hanno l’Obbligo di:
- – rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- – svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- – versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea;
ART. 9) MODALITA’AMMISSIONE SOCIO
Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all’Associazione con l’Osservanza delle seguenti modalità ed almeno le seguenti indicazioni:
- a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali.
- b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
E’compito del Consiglio Direttivo dell’Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione è comunicata all’€™interessato e annotata nel libro degli associati.
In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati
In caso di non ammissione l’interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all’Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.
ART. 10) QUOTA ASSOCIATIVA
I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all’Osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di socio per morosità. L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E’ comunque facoltà degli aderenti all’Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.
ART. 11) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO
Lo status di socio si perde per recesso, morosità , esclusione.
L’Associato può sempre recedere dall’Associazione. Chi intende recedere dall’Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’Associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dall’inizio dell’esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’Art. 9 del presente Statuto.
I soci sono espulsi per i seguenti motivi:
- contravvenire gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi,
- svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella della Associazione;
- arrecare danni materiali o morali di una certa gravità all’Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell’Associazione o tali da lederne l’Onorabilità , il decoro ed il buon nome.
- Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in maniera definitiva.
ART. 12) ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi dell’Associazione sono:
- L’Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Un Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall’Assemblea dei soci.
- Ai componenti degli Organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all’Art. 30, comma 5, del D.Lgs. n 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all’Art. 2397, secondo comma codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
ART. 13) ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZA
L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l’Organo deliberativo dell’Associazione.
All’Assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall’Art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017.
All’Assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:
- – discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- – eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell’Associazione;
- – approvare le linee generali del programma di attività dell’Associazione;
- – approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- – deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- – deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci espulsi;
- – deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;
All’Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:
- – deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell’Associazione;
- – deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.
La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax o altro strumento tecnologico purchè vi possa essere un riscontro dell’avvenuta comunicazione, contenente i punti all’Ordine del giorno, la data, l’Ora ed il luogo dell’Assemblea, nonché la data, l’Ora ed il luogo dell’eventuale Assemblea di seconda convocazione, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’€™indirizzo risultante dal libro degli associati.
ART. 14) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI
L’assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi (180 giorni) dalla chiusura dell’esercizio.
L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall’Organo di controllo.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.
Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.
ART. 15) VALIDITA’ E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SOCI
Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all’Art. 21 cod. civ.
Ciascun associato può farsi rappresentare nell’Assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, sino ad un massimo di altri tre associati.
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti.
L’Assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (trequarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione.
L’Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 29 del presente statuto.
ART. 16) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.
Per l’elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto salvo disposizioni diverse approvate dall’assemblea.
Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all’articolo 2538, secondo comma, del codice civile.
ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, compreso tra tre e nove, con un minimo di tre, eletti dall’Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi.
I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificarne la nomina.
Nel caso in cui l’Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il VicePresidente, il Segretario e/o il Tesoriere.
ART. 18) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i tre componenti.
Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.
ART. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE
Il Consiglio Direttivo :
- -redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci;
- -cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
- -redige i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
- -stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
- -nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- -delibera circa l’ammissione e l’espulsione dei soci (salvo ricorso dell’€™interessato all’assemblea dei soci);
- -determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- -delibera l’eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- -ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- -svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.
ART. 20) CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO
Il CD è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il potere di rappresentanza attribuito al CD è generale, esso può essere convocato dal Presidente o dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.
La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno (mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o e-mail, o altro mezzo tecnologico riconosciuto) rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.
ART. 21) PRESIDENTE – RAPPRESENTANZA LEGALE
Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell’Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice-presidente.
Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’Ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Il Presidente convoca l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’Osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità .
ART. 22) VICE-PRESIDENTE, SEGRETARIO E TESORIERE
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
Il Presidente può nominare un tesoriere e, nello svolgimento delle sue funzioni, può essere coadiuvato ed assistito da un segretario.
Il Segretario cura l’attività amministrativa dell’associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell’Associazione.
Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell’Associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.
ART. 23) L’ORGANO DI CONTROLLO
L’Organo di Controllo, anche monocratico, verrà nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se, facoltativamente, istituito dall’Assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea anche tra persone non socie.
L’Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.
L’Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall’Art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017. I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’Art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di Controllo: – vigila sull’Osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n 231/2001, qualora applicabili, nonché sull’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; – esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro; – esercita compiti di monitoraggio dell’Osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’Organo di Controllo può, nell’ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
L’Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017.
ART. 24) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE
Il fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:
- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio;
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
- a. dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
- c. dai contributi dell’€™Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
- e. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici
- f. dai rimborsi delle spese per le attività di interesse generale svolte e/o dagli eventuali contributi-proventi derivanti da tali attività svolte secondo le modalità , i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente;
- g. dai rimborsi delle spese, contributi-proventi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all’Art. 6 del CTS svolte secondo le modalità , i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente.
- h. proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali
Per le attività di interesse generale prestate, l’Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
Il patrimonio dell’Associazione è comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.
ART. 25) INTRASMISSIBLITA’ QUOTA ASSOCIATIVA
Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.
ART. 26) I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI SOCI
Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l’Associazione tiene i seguenti libri sociali:
- Libro degli associati;
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea degli associati;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo;
- Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l’Associazione.
I libri dell’Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare all’Organo che ne cura la tenuta; La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.
ART. 27) IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE
Il bilancio dell’Associazione, comprendente l’esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell’anno successivo, e approvato dall’assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’€™indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori ai requisiti di legge (ad oggi 220.000 euro) il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.
Il rendiconto approvato dall’Assemblea è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie.
Il CD documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’Art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
L’Associazione, ai sensi del comma 4, art. 8 della l.r. n. 22/94, ha l’Obbligo della conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui sopra.
ART. 28) IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI
Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.
ART. 29) LO SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell’Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio deve essere deliberato dall’Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.
ART. 30) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS
In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell’€™Ufficio di cui all’Art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017.
ART. 31) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.
Fino all’approvazione del presente statuto da parte dell’autorità governativa competente, si applicano le disposizioni dello Statuto vigente, che deve intendersi abrogato dalla data del Decreto Ministeriale di approvazione del presente Statuto.